Definizione nuovi corrispettivi
Nel mese di luglio 2017 è stato dato formale avvio al processo di consultazione con gli utenti aeroportuali per la definizione dei nuovi corrispettivi regolamentati relativi all’esercizio 2018. Nel corso della consultazione, che ha visto lo svolgimento anche di due audizioni con gli utenti di Linate e Malpensa tenute a settembre, sono stati rappresentati agli utenti l’andamento del traffico, degli investimenti, dei parametri di qualità del servizio e di tutela ambientale e di tutti gli altri elementi che concorrono alla definizione dei nuovi valori tariffari. Al termine delle consultazioni non sono stati presentati a ENAC ricorsi relativamente ai suddetti corrispettivi.
Nel mese di ottobre 2017 ENAC ha pubblicato i nuovi livelli di corrispettivi in vigore dal 1° gennaio 2018, che presentano un incremento medio dello 0,9% rispetto a quelli in vigore nell’esercizio 2017, inferiore al tasso di inflazione programmata (pari all’1,7%, come riportato nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2017, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel settembre 2017).
Revisione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha pubblicato il 7 luglio 2017 i nuovi modelli di regolazione delle tariffe aeroportuali. Detti modelli, entrati in vigore contestualmente alla pubblicazione, sono l’ultimo atto di un processo di revisione cominciato con la “call for input” del settembre 2016 e completatosi con l’avvio della consultazione pubblica nel corso dello scorso mese di aprile. Le principali modifiche contenute nei nuovi modelli predisposti dall’ART, a conclusione del procedimento e dopo aver acquisito i contributi di vari stakeholder, fanno riferimento a: criteri di rappresentatività e maggioranze nell’ambito della consultazione, obblighi informativi di gestori e utenti e modalità di calcolo del tasso di remunerazione (WACC).
L’ART ha inoltre prospettato l’avvio di un ulteriore nuovo procedimento per la definizione di un innovativo Modello regolatorio, con presumibile decorrenza a partire dal 2019, che potrà comportare modifiche più significative: in particolare con tale procedimento potranno essere affrontate le principali problematiche di natura regolatoria, tra cui la valutazione del potere di mercato dei Gestori aeroportuali, i fattori di efficientamento dei costi e i loro livelli di elasticità, la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC), il trattamento del margine delle attività di natura commerciale e l’evoluzione del modello negoziale Gestore/Utenti.
SEA non applica i modelli di regolazione dell’ART, in quanto è regolata dal contratto di programma in deroga stipulato con ENAC nel 2011, in forza dell’articolo 17, comma 34-bis, del D.L. 78/2009, come convertito, con modificazioni, dalla L. 102 del 3 agosto 2009.
Nuove normative nazionali e comunitarie di rilievo
Per quanto attiene l’inquadramento normativo comunitario, la Commissione Europea – DG MOVE - ha dato corso fin dal 2016 ad una fase di valutazione della Direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, al fine di verificare la coerenza dell’applicazione della Direttiva con gli obiettivi della stessa e considerare, qualora l’analisi lo ritenesse necessario, eventuali correttivi.
Nell’ambito delle iniziative di valutazione della Direttiva, la Commissione ha incaricato una società di consulenza (Steer Davies Gleave) di misurare l’efficacia e l’adeguatezza delle vigenti previsioni. Il consulente ha attivato una consultazione aperta a aeroporti, compagnie aeree e regolatori nazionali su alcuni temi rilevanti (tariffe, consultazioni, autorità/enti di Regolazione, ecc.), inviando nel mese di marzo un questionario a tutti gli aeroporti europei con traffico superiori ai 5 milioni di passeggeri, così come alle compagnie aeree e ai regolatori nazionali. SEA ha ricevuto il questionario e ha trasmesso a Steer Davies Gleave la propria posizione.
Nel mese di dicembre la Commissione ha comunicato che la decisione sulla eventuale modifica della direttiva sarà rimandata a periodi successivi alla scadenza dell’attuale Commissione (aprile 2019). Nel frattempo ha attivato una nuova consultazione pubblica (Inception Impact Assessment – IIA), alla luce delle risultanze dello studio di Steer Davies Gleave, finalizzata a raccogliere ulteriori elementi relativi alla Direttiva. Anche in questo caso SEA ha partecipato alla consultazione inviando la propria posizione in merito, pubblicata, al pari degli altri contributi, sul sito della Commissione stessa.
Nelle more delle modifiche attese al Codice della Navigazione per il completo recepimento delle previsioni dettate dal Reg. UE n. 139/2014, il D.lgs. n. 173/2017, in vigore dal 20 Dicembre 2017, ha introdotto una disciplina sanzionatoria rispetto alle violazioni al Regolamento UE n. 216/2008 e relative norme attuative, tra cui anche il Reg. 139. Pertanto, ad ogni infrazione agli obblighi imposti dalla normativa corrisponde una sanzione amministrativa pecuniaria che sarà stabilita dall’Autorità (ENAC) tra un importo minimo ed un massimo previsti per tipologia di violazione. Di particolare interesse per il gestore aeroportuale, l’art. 10 riguarda le violazioni alle rispettive competenze, legate sia alle condizioni del certificato di aeroporto (in caso di scadenza, sospensione o revoca), sia alle violazioni delle altre disposizioni vigenti in materia, quali prescrizioni e/o requisiti normativi, e le procedure riportate nel Manuale di Aeroporto.
Nell’ambito dell’implementazione del Regolamento UE n. 139/2014, prosegue il percorso aziendale avviato sulle verifiche di compliance, in collaborazione tra il Legale e la struttura del CMM (Compliance Monitoring Manager), in considerazione delle osservazioni di volta in volta sollevate da parte del Team ispettivo di ENAC incaricato delle funzioni di sorveglianza. In tal senso, i Manuali di Aeroporto sono costantemente aggiornati, e sono stati avviati da SEA anche a favore di operatori terzi i corsi di Airport Safety specificatamente previsti per tutto il personale che accede alle aree airside.
Nuova disciplina relativa al valore di subentro al termine della concessione
Il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017 (D.L. Fiscale), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 e la L. n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) hanno significativamente innovato la disciplina relativa al valore di subentro al termine della concessione, fissata per SEA al 4 maggio 2041.
Antecedentemente a tali provvedimenti il valore di subentro era disciplinato da due norme, una di carattere generale (l’art. 703 del Codice della Navigazione – comma quinto) e una specificamente riferita a SEA, la Convenzione ENAC-SEA del 2001. Il combinato delle due norme citate non garantiva a SEA alcun rimborso da parte del subentrante al termine della concessione per i beni demaniali facenti parte degli aeroporti di Linate e Malpensa e per le opere e le infrastrutture costruite da SEA sui medesimi.
I due citati provvedimenti di dicembre hanno emendato il quinto comma dell’art. 703 del Codice della Navigazione, disponendo il diritto dei concessionari uscenti ad ottenere un valore di subentro dal concessionario subentrante alla scadenza naturale della concessione e le modalità di calcolo dello stesso.
In particolare gli emendamenti in parola hanno definito il perimetro per il computo del valore di subentro (immobili e impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale), i criteri di valorizzazione di detto rimborso (valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, come risultanti dalla contabilità analitica regolatoria) e i requisiti richiesti per l’inclusione nel calcolo. In particolare i beni ascrivibili ai servizi regolati devono essere inseriti nel Contratto di Programma e approvati da ENAC, mentre per i beni destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, deve essere stata autorizzata da ENAC la realizzazione o l’acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all’attività aeroportuale e alla valorizzazione dell’aeroporto.
I provvedimenti in parola disciplinano anche i rimborsi nei casi di cessazione della concessione prima del termine della scadenza.
Sono attualmente in corso da parte della Società le valutazioni degli impatti contabili della nuova normativa.
Richiesta di qualificazione di SEA e SEA Energia quale Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU)
Il 29 settembre 2015 è stata richiesta al GSE la qualificazione di SEA e SEA Energia quale Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU). L’ottenimento della qualifica di SEU o SEESEU comporta il mantenimento di condizioni tariffarie agevolate sull’energia elettrica autoprodotta, con elevata efficienza e non prelevata dalla rete, limitatamente alle parti variabili degli oneri generali di sistema e di rete, come previsto dal D.lgs. n. 115/08 e dall’articolo 25-bis del Decreto Legge n. 91/14 convertito con Legge n.116/14.
A maggio 2017 la società ha ricevuto comunicazione da parte del GSE di accettazione della domanda e quindi il conseguimento della qualifica stessa. A tal proposito si evidenzia che con la conversione del D.L. 244/2016 (c.d. “Decreto milleproroghe”), convertito in Legge 19/2017, il legislatore ha deciso di rinviare l’applicazione degli oneri di sistema a partire dal 1 gennaio 2018. La Relazione annuale recepisce l’effetto positivo derivante dall’applicazione del nuovo Decreto per 1.298 migliaia di Euro, relativo agli importi accantonati negli esercizi 2015 e 2016.
Sempre in seguito del D.L. sopra citato, il legislatore ha posto in essere un mutamento normativo che vede la riduzione, in modo considerevole, dei vantaggi economici legati all’ottenimento della qualifica di SEESEU; attualmente si prospetta, infatti, per il Gruppo SEA un ulteriore mutamento dello scenario giuridico in relazione alle reti elettriche aeroportuali con la necessità di addivenire ad una valutazione in merito alla possibilità di qualificarsi come SDC (Sistema di Distribuzione Chiuso). Tale sistema, pur mantenendo e migliorando i vantaggi e riducendo gli obblighi della qualifica SEESEU, consentirebbe di operare quale “Distributore”, con una disciplina semplificata, qualificandosi come unico soggetto referente per ogni futuro sviluppo aeroportuale in tema di reti elettriche.
Sono al vaglio tutti gli aspetti discendenti da tale eventuale scelta sia in termini giuridici che economici e organizzativi.
Si precisa, altresì, che con Deliberazione 21 dicembre 2017 894/2017/R/EEL, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha apportato delle modifiche alla definizione di Unità di Consumo di cui ai sistemi semplici di produzione e consumo e ai sistemi di distribuzione chiusi, che riguardano nel caso di SEA rispettivamente l’assetto SEESEU e SDC.
Il provvedimento chiarisce che, qualora in uno stesso sito, accanto a un’attività di produzione di beni e/o servizi intesa come principale o “core business”, vi siano unità immobiliari messe a disposizione di soggetti terzi al fine di svolgere attività (attività secondarie) prevalentemente destinate a erogare beni o servizi di supporto alla predetta attività principale, è possibile costituire un’unica unità di consumo che comprende sia le unità immobiliari destinate all’attività principale sia le unità immobiliari destinate alle attività secondarie, indipendentemente dai soggetti che le gestiscono, fermo restando il vincolo della contiguità territoriale. In tali casi, la persona giuridica che svolge l’attività principale si configura come il cliente finale elettrico e fornisce servizi, non energia elettrica, ai soggetti che svolgono le attività secondarie: non si può quindi configurare una attività interna di vendita di energia elettrica e non vi deve essere una fatturazione avente a oggetto i consumi elettrici.
Alla luce delle normative di cui sopra, il Gruppo sta valutando quale delle configurazioni previste dalla normativa verrà implementata, pur avendo avviato le attività tecnico economiche necessarie per adeguarsi ad entrambe le opzioni.