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Principali contenziosi in essere al 31 dicembre 2017

Aggiornamento sul contenzioso per presunto abuso nella procedura di acquisizione di ATA

L’AGCM in data 20 dicembre 2013 ha avviato il Procedimento a seguito della denunzia di Cedicor Sociedad Anonima (“CEDICOR”), contestando a SEA di aver abusato della propria posizione dominante in violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”) nell’ambito della procedura di gara indetta per la dismissione di ATA Ali Trasporti Aerei SpA (oggi SEA Prime SpA).

In data 2 aprile 2015, chiudendo il Procedimento, AGCM ha confermato l’accusa mossa a SEA, irrogandole una sanzione pecuniaria dell’importo pari 3.365.000 Euro. Pur procedendo al pagamento della sanzione, avverso il Provvedimento SEA ha depositato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (“TAR”). Nel suddetto ricorso si impugnano la legittimità e il merito del Provvedimento.

Con sentenza n. 1188 del 23 gennaio 2017, il Tar Lazio ha accolto parzialmente il ricorso di SEA, annullando il Provvedimento nella parte che irroga la sanzione e demandando all’Autorità di procedere alla rideterminazione della stessa sulla base dei nuovi parametri indicati dal giudice amministrativo. Con provvedimento del 27 aprile 2017, l’Autorità ha rideterminato la sanzione, fissando il nuovo importo globale della stessa in 936.320 Euro.

SEA, che in data 8 luglio 2015, in pendenza del procedimento dinanzi al Tar Lazio, ha effettuato il pagamento integrale della sanzione, oltre a 2.535,27 Euro per interessi di mora ha, quindi, chiesto all’Autorità, in data 9 maggio 2017, la restituzione di quanto indebitamente versato pari a 2.428.680 Euro, oltre al rimborso della porzione di interessi che – essendo stati calcolati su di una base capitale rideterminata dal Tar Lazio – risultano oggi essere stati comunque versati in eccesso. SEA ha altresì chiesto la corresponsione degli interessi legali, maturati sull’importo versato. In data 30 maggio 2017, l’Autorità ha dato conferma dell’avvenuta rideterminazione della sanzione in 936.320 Euro e dell’avvenuta comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, del nulla osta alla restituzione della somma complessiva di 2.430.343 Euro (di cui 2.428.680 Euro a titolo di sanzione e 1.663 Euro a titolo di interessi di mora). Si è ora in attesa di ricevere l’incasso delle maggiori somme versate.

Contenzioso avviato da ATA Handling

Nel mese di maggio 2015, da parte di ATA Handling in liquidazione e sottoposta a procedura di concordato preventivo, è stato notificato un atto di citazione a SEA SpA e al Comune di Milano, in cui ATA Handling, rifacendosi alla decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 concernente gli asseriti aiuti di Stato concessi a favore di SEA Handling, chiede il risarcimento del danno da essa stessa subito a causa dei suddetti aiuti di Stato, erogati sotto forma di aumenti di capitale, che avrebbero gravemente pregiudicato l’attività di ATA Handling: potendo, infatti, SEA Handling contare su sistematiche coperture delle perdite, ha applicato sul mercato tariffe nettamente più basse di quelle che avrebbe potuto applicare in assenza degli aiuti. Ciò da un lato avrebbe costretto ATA Handling ad applicare anch’essa tariffe più basse di quelle che avrebbe potuto applicare in un mercato non distorto, dall’altra parte avrebbe impedito ad ATA Handling l’acquisizione di una quota di mercato maggiore. Tale situazione avrebbe impedito ad ATA Handling di operare sul mercato in condizioni di equilibrio, determinandone la liquidazione. Nel mese di settembre 2013 e, una seconda volta, nel mese di luglio 2014, ATA Handling aveva richiesto il risarcimento dei danni a causa degli asseriti aiuti di Stato, ma entrambe le richieste sono rimaste prive di riscontro, pertanto ATA Handling ha notificato l’atto di citazione, quantificando i danni, tramite un’analisi differenziale dei due scenari (SEA Handling con aumenti di capitale e SEA Handling senza aumenti di capitale), in 93,1 milioni di Euro. Da parte di SEA è già stata prodotta la documentazione atta a scardinare la tesi del prezzo predatorio, inoltre, avendo le convenute presentato eccezione di difetto di giurisdizione, ATA Handling ha introdotto avanti alla Corte di Cassazione il regolamento di Giurisdizione, al fine di accertare se la giurisdizione sulla causa risarcitoria sia di competenza del Giudice civile o del Giudice amministrativo. La Corte di Cassazione ha confermato la giurisdizione del Giudice ordinario cui la causa è stata rimessa per la prosecuzione sul merito.

A seguito della conferma della Giurisdizione del Giudice ordinario, ATA Handling ha provveduto alla riassunzione del giudizio davanti al Giudice, che ha rinviato la causa ad aprile 2018, non disponendo ancora della decisione del Tribunale dell’Unione Europea.

Coerentemente con l’impostazione adottata nelle precedenti chiusure in merito alla decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012, anche per il contenzioso avviato da ATA Handling, derivando direttamente dalla decisione sopra citata e facendo a questa esplicito riferimento, non viene effettuato nessun appostamento di fondi per rischi e oneri nel bilancio di SEA.

Contenzioso avviato da Emilio Noseda dinanzi al Tribunale di Buenos Aires

Nel 2005 è stato notificato a SEA un ricorso presentato dal signor Emilio Noseda dinanzi al Tribunale di Buenos Aires per ottenere l’adempimento di presunti impegni assunti nel 1997 da SEA nei confronti di Delta Group S.A., società uruguayana di cui egli stesso era legale rappresentante e che ha supportato SEA nella fase di gara per la concessione degli aeroporti argentini.

Il signor Noseda, come cessionario dei diritti di Delta Group, chiedeva la condanna di SEA a:

  • trasferire il 2% delle azioni di AA2000 a fronte del pagamento del suo attuale valore di mercato;
  • risarcire il danno per perdita di chance relativo alla mancata possibilità per Delta Group di rivendere le azioni nel periodo in cui valevano più del prezzo allora pattuito (pari a 2 milioni USD), danno non quantificato;
  • risarcire il danno per lucro cessante relativo alla mancata assegnazione a Delta Group di alcune concessioni in tre aeroporti argentini, danno non quantificato.

A chiusura della fase probatoria e nelle more dell’emissione della sentenza, tenendo conto anche della sostituzione dell’organo giudicante nel frattempo intervenuta e dell’accoglimento della richiesta di Noseda di gratuito patrocinio, SEA ha presentato una proposta di transazione del valore di 500.000 USD che non è stata accettata. Noseda ha chiesto una somma pari a USD 3,5 milioni, oltre alle spese giudiziali.

In data 30 dicembre 2016 il Tribunale Commerciale n.2 di Buenos Aires ha depositato la sentenza, notificata il 2 febbraio 2017, con la quale ha rigettato la domanda proposta dal signor Noseda e volta a ottenere gli impegni assunti nel 1997 di cui si è precedentemente parlato, condannandolo al pagamento delle spese di lite. Il signor Noseda ha presentato appello avverso al provvedimento. Attualmente la causa è sospesa presso il Tribunale commerciale in attesa che gli eredi di una terza parte, chiamata dal Tribunale in quanto assegnataria di parte dei diritti di Delta Group, compaiano in giudizio.

SEA ha appostato, nel fondo rischi e oneri del proprio bilancio, un importo adeguato per la copertura del rischio.

Sentenza 3553/2015 emessa dalla Corte d’Appello di Milano

La Sentenza della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in settembre 2015, è relativa al contenzioso in essere con Agenzia delle Dogane per il mancato pagamento degli importi per l’utilizzo degli spazi messi a disposizione da SEA. Questa decisione conferma le motivazioni della Sentenza di 1° grado, in cui l’Agenzia delle Dogane era stata condannata a riconoscere a SEA l’importo di 5.591 migliaia di Euro. L’Agenzia delle Dogane a dicembre 2016 ha impugnato dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione la predetta sentenza, contestando la spettanza di quanto stabilito dal giudice di appello. Non essendosi conclusi tutti i gradi di giudizio, nessun provento è stato iscritto nel presente Bilancio di Esercizio.

Contenzioso civile SEA/ENAV

  1. La causa ha ad oggetto l’azione di rivendica, promossa da SEA, dei beni erroneamente trasferiti a ENAV con verbali di consegna provvisori del 1983/1984. La Corte d’Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di SEA ed escluso il trasferimento a ENAV dei beni sopra citati. La sentenza 3406/2015 riconosce a SEA il diritto di superficie sulle aree demaniali degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa oggetto di concessione e quindi la proprietà temporanea sui beni realizzati. Nel febbraio 2016 sia l’Avvocatura per conto dei Ministeri sia ENAV hanno proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello 3406/2015 che ha accolto integralmente le domande di SEA. Quest’ultima ha richiesto, ad aprile 2016, la notifica del controricorso con ricorso incidentale condizionato sia verso i Ministeri sia verso ENAV. Attualmente il contenzioso è pendente in Cassazione, in attesa della fissazione dell’udienza di merito.
  2. È altresì pendente avanti il Tribunale di Milano un contenzioso avente ad oggetto l’azione di rivendica di SEA verso ENAV per i beni compresi nel D.M. 14/11/2000; l’udienza per la precisazione delle conclusioni, prevista per il 5 dicembre 2017, è stata rinviata al 29 maggio 2018.

Provvedimenti in materia di Canoni Vigili del fuoco

La legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) art. 1, comma 1328, ha istituito il Fondo antincendi alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato nella misura di 30 milioni di Euro annui, al fine di ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi prestato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti. Tuttavia a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del comma 3 bis di cui all’art. 4 del D.L. n. 185 del 29-11-2008, introdotto con la Legge di Conversione del 28/1/2009 n. 2, le risorse del fondo sono state destinate anche a finalità del tutto estranee a quelle inizialmente previste dalla Finanziaria 2007.

SEA ha formulato eccezioni d’illegittimità e ha impugnato la norma sia davanti al TAR sia davanti al Tribunale civile di Roma.

Negli anni, si sono susseguiti positivi e importanti pronunciamenti, alcuni divenuti definitivi, ad esito dei quali si può osservare come tutti i giudici aditi abbiano qualificato “l’onere stabilito dalla legge (il tributo), quale tributo di scopo”. Sino a ora i giudici hanno altresì accertato che a seguito dell’entrata in vigore della legge n.2/2009 tutte le somme del Fondo antincendi sono destinate alla copertura di costi e finalità del tutto estranee da quelle inizialmente previste di riduzione dei costi sostenuti dallo Stato per il servizio antincendi negli aeroporti.

Si segnala che nella Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, è stata introdotta la seguente disposizione:

“All’articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350» sono inserite le seguenti: «e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all’articolo 1, comma 1328, della legge 25 dicembre 2006, n. 296».”

L’articolato riqualifica il contributo da versare al Fondo, come corrispettivo per il servizio reso dai Vigili del Fuoco, al fine di superare le obiezioni sulla natura di tributo imposto sollevate dai Gestori aeroportuali e ricondurre il rapporto nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, in contrasto con le sentenze precedentemente emesse sul punto. Con sentenza pubblicata il 26 gennaio 2018 il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, dovendo la causa essere devoluta alla Commissione Tributaria.

La Corte di Cassazione, con ordinanza 27074/16 ha rimesso alla Corte Costituzionale l’esame sulla costituzionalità di tale norma.

Verbale del Gestore dei Servizi Energetici a seguito di verifica dei certificati verdi da teleriscaldamento della centrale di Linate

Nel mese di dicembre 2016, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha trasmesso alla controllata SEA Energia un verbale redatto a seguito del sopralluogo (effettuato nel marzo 2016) per la verifica dei dati forniti per la richiesta dei certificati verdi da teleriscaldamento per la centrale di Linate. Il GSE ha chiesto la restituzione di 17.106 certificati verdi per il periodo 2010 – 2014 (di cui 12.435 di competenza della Società e 4.671 di competenza A2A) che ha comportato l’iscrizione di un fondo oneri futuri pari a 1.049 migliaia di Euro, in quanto tali certificati sono stati incassati alla data del 31 dicembre 2016. La Società, assistita dai propri legali, ha proposto ricorso entro i termini previsti, provvedendo però alla restituzione dei certificati verdi richiesti dall’autorità a maggio 2017, e iscrivendo un ulteriore fondo per i certificati verdi relativi al periodo 2015-2016, che risultano interamente incassati alla data di chiusura dell’esercizio 2017.

Verifica del gestore dei servizi energetici sull’assegnazione di certificati bianchi per il periodo 2012/2015

Nel corso del 2017 si è svolta una verifica da parte del Gestore dei Servizi Energetici relativamente ai certificati bianchi assegnati per il periodo 2012 – 2015. Il GSE ha valutato che l’energia termo-frigorifera utilizzata per alcuni servizi interni non possa essere incentivata; di conseguenza è stato iscritto un fondo oneri futuri pari a 500 migliaia di Euro, in quanto tali certificati risultano interamente incassati alla data di chiusura dell’esercizio 2017.

Aggiornamento sulla sentenza 7241/2015 del tribunale civile di Milano

In data 26 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di Primo grado 7241/2015 del Tribunale di Milano che ha condannato il Ministero dei Trasporti a risarcire a SEA 31.618 migliaia di Euro oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e agli interessi al tasso legale. La sentenza è stata notificata al Ministero ed all’Avvocatura dello Stato in formula esecutiva a febbraio 2017. In data 14 aprile 2017 Il Ministero dei Trasporti ha proposto ricorso in Cassazione riprendendo le motivazioni dell’Appello senza alcuna novità sostanziale.

SEA in data 9 giugno 2017 ha provveduto al deposito in Corte di Cassazione degli atti: Controricorso e ricorso incidentale notificato.

Agenzia delle Entrate – avvisi di accertamento in materia di IVA

A seguito delle note e già definite attività di verifica volte ad accertare il regolare assolvimento delle accise gravanti sull’energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli scali di Linate e Malpensa avviate nei confronti di SEA dagli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Dogane di Malpensa e Linate, SEA ha ricevuto in data 16 novembre 2016 la notifica di un Avviso di Accertamento per l’anno 2011 relativo ai profili IVA della questione. Avverso tale atto è stato proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha deliberato in senso favorevole all’Agenzia delle Entrate. In data 11 dicembre 2017, infatti, è stata depositata la Sentenza n. 6835/2017 avverso la quale è stato proposto appello presso la Commissione Tributaria Regionale. Si è in attesa di ricevere la data per la fissazione dell’Udienza. In data 8 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha notificato ulteriori quattro Avvisi di Accertamento per le successive annualità dal 2012 al 2015, avverso i quali la Società ribadendo l’infondatezza della pretesa tributaria sottostante, ha proposto autonomi ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale di Milano di cui si è in attesa della fissazione dell’udienza.  

Agenzia delle Entrate - Avviso di Liquidazione in materia di imposta di registro

In conseguenza della notifica di numerosi Avvisi di liquidazione in materia di imposta di registro vertenti la restituzione di somme come definite dalle Sentenze emesse dal Tribunale Civile di Milano, la Società ha contestato all’Agenzia delle Entrate l’erronea applicazione della determinazione dell’imposta in misura proporzionale in luogo di quella fissa. Il primo dei ricorsi presentati e discussi in Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha avuto esisto favorevole essendo state giudicate fondate le richieste avanzate dalla Società con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese. Avverso tale Sentenza favorevole, l’Agenzia delle Entrate in data 28 dicembre 2017 ha proposto Atto di Appello presso la Commissione Tributaria Regionale a seguito del quale anche la Società ha provveduto a costituirsi in giudizio. Si è in attesa della fissazione dell’udienza sia per il suddetto giudizio di secondo grado sia per quelli di primo grado concernenti gli ulteriori avvisi impugnati dalla Società.

Agenzia delle Entrate – avviso di accertamento IRES

Nel mese di dicembre 2016, come noto, SEA ha ricevuto la notifica di un Avviso di accertamento in materia IRES relativo al periodo d’imposta 2011, vertente sulla presunta non corretta applicazione del regime fiscale PEX con specifico riferimento alla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Aeropuertos Argentina 2000.

Avverso tale provvedimento, nel corso del 2017 la Società ha presentato apposita Istanza di revisione in Autotutela e, nelle more della definizione della stessa al solo fine di non fare decorrere i termini per una risoluzione bonaria della questione in via pre-contenziosa, Istanza di Accertamento con Adesione non ritenendo del tutto fondate le motivazioni addotte in atto da parte dell’Agenzia delle Entrate. A maggio 2017 si è chiuso l’accertamento con adesione con esito favorevole alla Società che si è vista ridurre sensibilmente l’originaria pretesa impositiva grazie al riconoscimento della fondatezza della propria tesi difensiva pur in un contesto di incertezza normativa e di prassi.   

Il complesso di tali situazioni sopra descritte e relative ai contenziosi con l’Agenzia delle Entrate trova ampio riscontro nell’apposito Fondo per rischi fiscali.